Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. Per favorire il riequilibrio urbano e produttivo dei comuni della Valle di Susa, compresi i comuni di Buttigliera Alta e di Villarbasse, interessati dalla tratta transfrontaliera della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e delle altre opere infrastrutturali connesse, lo Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, destina a tali comuni risorse aggiuntive ripartite secondo le disposizioni della presente legge, prevedendo misure a salvaguardia sia della perdita di valore degli immobili sia di competitività delle attività produttive, incluso il settore turistico.